Art. 2
In vigore dal 18 dic 2008
1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all', paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 , degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione.
2. La Commissione contabilizza per i contingenti di cui all’, paragrafi 1 e 2:
a)
i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00 ) e di sorgo (codice NC 1007 00 90 ) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00 ) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo;
b)
i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;
I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all’anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l’anno civile successivo.
3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:
a)
regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (7);
b)
decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (8);
c)
decisione 2006/580/CE del Consiglio (9);
d)
regolamento (CE) n. 969/2006della Commissione (10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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