Art. 6
In vigore dal 18 dic 2008
1. Fatto salvo l’, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’, paragrafi 1 e 2, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.
2. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista al paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano interamente utilizzati.
3. Qualora la Commissione decida di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’, paragrafi 1 e 2, siano effettivamente importati.
4. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all', paragrafo 1, l'importo di tale riduzione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 3 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 EUR/t.
La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1528/2007.
5. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00 , effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.
Storico versioni
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