Art. 8
In vigore dal 18 dic 2008
1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007:
a)
di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,
b)
o di non dar seguito alla gara.
Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.
2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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