Art. 12
In vigore dal 18 dic 2008
1. La durata di validità dei titoli è quella prevista:
a)
all' del regolamento (CE) n. 1342/2003, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,
b)
dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.
2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì». In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5 % massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.
3. In deroga all' del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.
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