Art. 14

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione. 2.   Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari. 3.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2008/1296 — Testo vigente | Portale Normativo