Art. 18
In vigore dal 18 dic 2008
1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t.
2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all', paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (17).
3. La cauzione viene svincolata immediatamente:
a)
se l'offerta non è stata accolta;
b)
in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell';
c)
se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.
Storico versioni
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