Art. 18

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t. 2.   La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all', paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (17). 3.   La cauzione viene svincolata immediatamente: a) se l'offerta non è stata accolta; b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'; c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2008/1296 — Testo vigente | Portale Normativo