Art. 21

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce. Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la sua qualità è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capo II. 2.   In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all' viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1296:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo