Art. 20

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte. 2.   Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio. 3.   Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.
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