Art. 16

In vigore dal 18 dic 2008
1.   L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa ai magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92. La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all', paragrafo 1, stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura. 2.   Viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C un bando di gara redatto conformemente all'allegato IV. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s’intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara. 3.   L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale. L'organismo d'intervento comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.
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