Art. 13

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell', la cauzione di cui all', paragrafo 3, lettera a) viene svincolata: a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta; b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all', paragrafo 3, lettera b), non è stato rispettato. 2.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell', la cauzione di cui all', paragrafo 3, è svincolata: a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato; b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo. 3.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell', la cauzione di cui all', paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che: a) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60 %, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 1904 10 10 , 1103 13 oppure 1104 23 . Tale prova è addotta mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (14), prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata, b) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle esposizioni di cui all', paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60 % e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica. Tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica; c) l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore; d) il prodotto importato è divenuto inutilizzabile. La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica. 4.   Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, tranne per quanto riguarda il termine di due mesi indicato al paragrafo 4 di detto articolo.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2008/1296 — Testo vigente | Portale Normativo