Art. 10

In vigore dal 18 dic 2008
1.   La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una «garanzia di buon fine» il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta. 2.   Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzione di cui all', lettera a) del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (12). 3.   Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. 4.   In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo. Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1o ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità. 5.   Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che: a) non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande; b) sia corredata della prova che nello Stato membro importatore viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni. 6.   L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione (13), allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96.
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