Art. 11
In vigore dal 18 dic 2008
1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati, limitatamente ai quantitativi disponibili, al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all', paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.
Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.
2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati — sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all', paragrafo 3, lettera b) — limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all', paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.
3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.
4. In deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 376/2008, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.
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