Art. 4

In vigore dal 18 dic 2008
1.   I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all', paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna. 2.   I quantitativi di granturco di cui all', paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1296:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo