Art. 4
In vigore dal 18 dic 2008
1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all', paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna.
2. I quantitativi di granturco di cui all', paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.
Storico versioni
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