Art. 1

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Sono aperti il 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento. 2.   Il 1o gennaio di ogni anno è aperto, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento. 3.   In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna. 4.   La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all', paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione non è applicabile nell'ambito dei contingenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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