Art. 36

Controlli

In vigore dal 20 ago 2008
Controlli 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8. 2.   L’autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all’ammasso: a) per i prodotti a base di carne, al momento del conferimento all’ammasso; b) per l’olio di oliva, prima della sigillazione dei contenitori; c) per gli altri prodotti, entro 30 giorni dalla data di conferimento all’ammasso oppure, per i prodotti già immagazzinati, dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera f), o all’, paragrafo 2, lettera f). Fatti salvi gli , paragrafo 3 e il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all’ammasso siano ammissibili all’aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all’ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l’identificazione, la natura e la composizione dei prodotti, i lotti all’ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti. 3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di quindici giorni. 4.   Se dai controlli risulta che i prodotti all’ammasso non rispondono ai requisiti di qualità indicati nell’allegato I, la cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera h), e all’, paragrafo 2, lettera i), se costituita, è incamerata. 5.   L’autorità preposta al controllo: a) al momento del controllo di cui al paragrafo 2, provvede a sigillare i prodotti per contratto, per lotto/partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure b) effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso. Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all’, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, una verifica del peso e del tipo di prodotti e l’identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso. 6.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti all’ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l’organismo competente, indicando i lotti, le partite, i contenitori o i silos all’ammasso interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima: a) della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure b) dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale. Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi. 7.   Se si applica l’opzione di cui al paragrafo 5, lettera a), alla fine del periodo contrattuale è controllata la presenza e l’integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente. 8.   Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell’autorità preposta ai controlli o in loro presenza. All’atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso. Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che si conserva nel fascicolo di ispezione.
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