Art. 17
Domande di aiuto
In vigore dal 20 ago 2008
Domande di aiuto
1. Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE, o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom, e alle pertinenti modalità di applicazione.
2. La domanda è valida solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
b)
reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
c)
indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;
d)
indica il quantitativo di prodotti;
e)
indica l’eventuale periodo di ammasso;
f)
se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo, e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;
g)
non prevede altre condizioni introdotte dal richiedente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
h)
è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;
i)
il richiedente ha costituito una cauzione, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, e ne ha fornito la prova, se del caso.
3. Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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