Art. 19
Conclusione dei contratti
In vigore dal 20 ago 2008
Conclusione dei contratti
I contratti sono conclusi tra l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno immagazzinati e l’aggiudicatario o il richiedente prescelto che soddisfa i requisiti di cui all’, di seguito denominato «parte contraente».
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