Art. 20

Informazioni sul luogo di ammasso

In vigore dal 20 ago 2008
Informazioni sul luogo di ammasso Previo ricevimento della notifica dello Stato membro di cui all’, paragrafo 3, o previa conclusione del contratto di cui all’, paragrafo 1, o previa notifica o pubblicazione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, l’aggiudicatario o il richiedente prescelto trasmette all’autorità competente dello Stato membro: a) il nome e l’indirizzo del sito o dei siti di magazzinaggio e, per ciascun sito, l’ubicazione precisa dei silos, dei lotti, dei contenitori o delle partite con i corrispondenti quantitativi; b) la notifica della data di entrata in magazzino di ciascuno dei lotti che non sono ancora sul posto e il periodo necessario per trasferire in magazzino il quantitativo contrattuale; per ciascun lotto in entrata nel luogo di ammasso, il quantitativo e l’ubicazione precisa. L’autorità competente può esigere che le informazioni di cui sopra siano fornite almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.
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Informazioni sul luogo di ammasso (Art. 20 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo