Art. 14
Decisioni individuali sulle offerte
In vigore dal 20 ago 2008
Decisioni individuali sulle offerte
1. Se è stato fissato un importo massimo dell’aiuto a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore all’importo massimo, fatto salvo l’, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.
2. Se non è stato fissato un importo massimo, tutte le offerte sono respinte.
Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente l’aiuto di cui all’, paragrafo 1, e notificano agli offerenti l’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione.
4. I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili.
Storico versioni
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