Art. 16
Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
In vigore dal 20 ago 2008
Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato è fissato anticipatamente secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto».
2. Il regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto può contenere le seguenti informazioni:
a)
i prodotti contemplati con i relativi codici NC, se del caso;
b)
l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per unità di peso dei prodotti contemplati;
c)
l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);
d)
il quantitativo minimo per domanda;
e)
il periodo di presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato;
f)
i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;
g)
il periodo minimo e massimo di ammasso;
h)
le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi;
i)
l’eventuale importo della cauzione per unità.
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