Art. 16

Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

In vigore dal 20 ago 2008
Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto 1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato è fissato anticipatamente secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto». 2.   Il regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto può contenere le seguenti informazioni: a) i prodotti contemplati con i relativi codici NC, se del caso; b) l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per unità di peso dei prodotti contemplati; c) l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos); d) il quantitativo minimo per domanda; e) il periodo di presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato; f) i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso; g) il periodo minimo e massimo di ammasso; h) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi; i) l’eventuale importo della cauzione per unità.
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