Art. 18
Esigenze principali e cauzioni
In vigore dal 20 ago 2008
Esigenze principali e cauzioni
1. Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2, lettera i), le esigenze principali ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:
a)
la domanda di contratto non può essere ritirata;
b)
occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’ e alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
c)
in caso di applicazione dell’, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate.
2. Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.
3. Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.
4. Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85.
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