Art. 25

Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso

In vigore dal 20 ago 2008
Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso 1.   Per i prodotti il cui conferimento all’ammasso avviene dopo la conclusione di un contratto, il quantitativo contrattuale è conferito all’ammasso nei 28 giorni successivi alla data di conclusione del contratto. 2.   I prodotti sono conferiti all’ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/silos, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso. 3.   Le operazioni di conferimento all’ammasso terminano il giorno in cui sono stati conferiti all’ammasso l’ultimo singolo lotto/partita/contenitore/silo del quantitativo contrattuale.
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Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo