Art. 26
Disposizioni supplementari relative al conferimento all’ammasso di prodotti a base di carne
In vigore dal 20 ago 2008
Disposizioni supplementari relative al conferimento all’ammasso di prodotti a base di carne
1. Per le carni bovine, le parti contraenti possono, sotto il controllo permanente dell’autorità competente e durante il periodo di conferimento all’ammasso, sezionare e disossare totalmente o parzialmente la totalità o una parte dei prodotti, purché sia utilizzata una quantità sufficiente di carcasse per garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto è immagazzinato e che tutta la carne risultante da dette operazioni è conferita all’ammasso. Le parti contraenti che desiderano avvalersi di questa opzione lo comunicano all’autorità competente al più tardi il giorno in cui inizia il conferimento all’ammasso.
Tuttavia l’autorità competente può esigere che la comunicazione di cui al precedente comma avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.
I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento risultanti dal sezionamento, dal disossamento parziale o dal disossamento totale non sono immagazzinati.
2. Per i prodotti a base di carne le operazioni di conferimento all’ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo contrattuale, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell’autorità competente. Questo giorno è quello in cui è determinato il peso netto del prodotto fresco o refrigerato nei seguenti luoghi:
a)
nel luogo di ammasso, se il prodotto è congelato sul posto;
b)
nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;
c)
nel luogo di disossamento o di sezionamento, se le carni sono conferite all’ammasso pervio disossamento o sezionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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