Art. 27
Periodo di ammasso contrattuale
In vigore dal 20 ago 2008
Periodo di ammasso contrattuale
1. Se i prodotti sono conferiti all’ammasso dopo la conclusione di un contratto, il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti all’intervento l’ultimo lotto/partita/contenitore/silo.
2. Per i prodotti già conferiti all’ammasso il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all’ , paragrafo 2, lettera f) e all’ , paragrafo 2), lettera f).
3. Per l’olio di oliva il periodo di ammasso contrattuale non inizia fintanto che non siano stati sigillati i contenitori dopo il prelievo di campioni.
4. L’ultimo giorno del periodo di ammasso può essere fissato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto, di cui rispettivamente all’, paragrafo 2, lettera i), e all’, paragrafo 2, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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