Art. 28

Svincolo dall’ammasso

In vigore dal 20 ago 2008
Svincolo dall’ammasso 1.   Lo svincolo dall’ammasso può iniziare il giorno successivo all’ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale oppure, a seconda dei casi, dalla data indicata nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto o apertura della gara. 2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell’autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati. 3.   Può essere previsto che allo scadere di un periodo di ammasso di due mesi la parte contraente possa svincolare dall’ammasso la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto di un dato contratto, non inferiore a 5 tonnellate per parte contraente e per luogo di ammasso, oppure, se il quantitativo disponibile è inferiore a 5 tonnellate, l’intero quantitativo sotto contratto in un luogo di ammasso, a condizione che, nei 60 giorni successivi allo svincolo dall’ammasso, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità tal quali; b) i prodotti abbiano raggiunto tal quali la loro destinazione, nei casi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 (16); oppure c) i prodotti siano stati depositati tal quali in un deposito di approvvigionamento riconosciuto, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999. Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singolo lotto destinato all’esportazione termina il giorno prima: a) del giorno di svincolo dall’ammasso; oppure b) del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati. L’importo dell’aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso, mediante applicazione degli importi giornalieri fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per i prodotti che beneficiano di una restituzione è fornita una prova di esportazione, a norma degli del regolamento (CE) n. 800/1999. Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, è fornita una prova di esportazione nei casi di cui all’ del regolamento (CE) n. 800/1999, presentando l’originale dell’esemplare di controllo T5, a norma degli articoli 912 bis, 912 ter, 912 quater, 912 sexies e 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (17). Nella casella 107 dell’esemplare di controllo è indicato il numero del presente regolamento.
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Svincolo dall’ammasso (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo