Art. 30

Domanda di pagamento dell’aiuto

In vigore dal 20 ago 2008
Domanda di pagamento dell’aiuto 1.   L’aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell’, il saldo dell’aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale. 2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi. 3.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, la prova necessaria è presentata entro i termini di cui all’articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:826:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo