Art. 30
Domanda di pagamento dell’aiuto
In vigore dal 20 ago 2008
Domanda di pagamento dell’aiuto
1. L’aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell’, il saldo dell’aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.
2. Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.
3. Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, la prova necessaria è presentata entro i termini di cui all’articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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