Art. 32

Pagamento dell’aiuto

In vigore dal 20 ago 2008
Pagamento dell’aiuto Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell’aiuto, sempreché siano state adempiute le obbligazioni contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all’aiuto.
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Pagamento dell’aiuto (Art. 32 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo