Art. 34
Riduzione dell’importo o esclusione del pagamento
In vigore dal 20 ago 2008
Riduzione dell’importo o esclusione del pagamento
1. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e superiore o pari al 99 % di tale quantitativo, l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.
Per le carni suine, bovine, ovine e caprine l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 90 % del quantitativo contrattuale.
Per l’olio di oliva l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 98 % del quantitativo contrattuale.
Per i formaggi l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 95 % del quantitativo contrattuale.
2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 1, ma pari almeno all’80 % del quantitativo contrattuale, l’aiuto per il quantitativo effettivamente all’ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.
3. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all’80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.
4. Se il termine di cui all’, paragrafo 1, è superato di più di 10 giorni, l’aiuto non è concesso.
5. Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o allo svincolo dall’ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all’ammasso ancora ammissibile all’aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto/partita all’ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.
I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all’ammasso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all’ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale eventualmente fissata a norma dell’, paragrafo 4, o il termine di due mesi di cui all’, paragrafo 3, per ogni giorno di mancato rispetto l’importo dell’aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell’importo dell’aiuto.
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