Art. 31
Anticipo dell’aiuto
In vigore dal 20 ago 2008
Anticipo dell’aiuto
1. Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo, maggiorato del 10 %.
2. L’importo dell’anticipo non può eccedere quello dell’aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni o tre mesi, se del caso. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell’aiuto.
Storico versioni
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