Art. 33

Pagamento dell’aiuto nel settore delle carni bovine in caso di disossamento

In vigore dal 20 ago 2008
Pagamento dell’aiuto nel settore delle carni bovine in caso di disossamento 1.   In caso di disossamento, se il quantitativo effettivamente all’ammasso è pari o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, non sono versati aiuti. 2.   Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto è ridotto in proporzione. 3.   Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è uguale o superiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto non viene né ridotto né aumentato.
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