Art. 35

Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 20 ago 2008
Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue: a) almeno una volta alla settimana i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, ripartiti per periodo di ammasso e, se del caso, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti; b) entro la fine del mese per il mese precedente: i) i quantitativi di prodotti conferiti all’ammasso e svincolati dall’ammasso nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria; ii) i quantitativi di prodotti all’ammasso alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria; iii) i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale; iv) se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell’, lettera d), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall’ammasso. 2.   La Commissione fornisce agli Stati membri modelli per tutte le comunicazioni sopra indicate. 3.   Informazioni più dettagliate sulle comunicazioni in questione sono stabilite nei regolamenti recanti fissazione dell’importo anticipato dell’aiuto o nei regolamenti recanti apertura della gara.
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Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo