Art. 37
Relazioni
In vigore dal 20 ago 2008
Relazioni
1. Dopo ciascun controllo in loco l’autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
La relazione riporta:
a)
la data e l’ora di inizio del controllo;
b)
precisazioni sul preavviso dato;
c)
la durata del controllo;
d)
i responsabili presenti;
e)
la natura e la portata dei controlli eseguiti e l’indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
f)
i risultati e le conclusioni;
g)
l’eventuale necessità di un seguito.
Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile e controfirmato dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
2. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall’autorità preposta al controllo.
3. L’autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all’esclusione, a norma dell’, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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