Art. 37

Relazioni

In vigore dal 20 ago 2008
Relazioni 1.   Dopo ciascun controllo in loco l’autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati. La relazione riporta: a) la data e l’ora di inizio del controllo; b) precisazioni sul preavviso dato; c) la durata del controllo; d) i responsabili presenti; e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l’indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati; f) i risultati e le conclusioni; g) l’eventuale necessità di un seguito. Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile e controfirmato dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento. 2.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall’autorità preposta al controllo. 3.   L’autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all’esclusione, a norma dell’, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
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Relazioni (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo