Art. 38
Sanzioni
In vigore dal 20 ago 2008
Sanzioni
1. Se l’autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un offerente o da un richiedente per l’attribuzione di diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dell’aiuto, l’autorità competente esclude l’offerente o il richiedente dalla gara per la concessione di un aiuto all’ammasso privato per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l’informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.
2. L’esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l’offerente o il richiedente apporta all’autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L’aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (18) si applicano in quanto compatibili.
4. L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (19).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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