Art. 29
Notifica dello svincolo
In vigore dal 20 ago 2008
Notifica dello svincolo
La parte contraente informa l’autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall’ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell’, paragrafo 6.
Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato, ma l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all’autorità competente la prova del fatto che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.
Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato e l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e se del caso la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.
Storico versioni
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