Art. 7
Offerte e domande di aiuto all’ammasso privato
In vigore dal 20 ago 2008
Offerte e domande di aiuto all’ammasso privato
1. Un operatore che intende ottenere l’aiuto presenta un’offerta a norma dell’, paragrafo 1, o una domanda, a norma dell’, paragrafo 1, presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono o saranno immagazzinati.
2. Nei settori in cui il regime di ammasso è limitato ad una o più regioni o Stati membri, le offerte e le domande possono essere presentate solo in tali regioni o Stati membri.
3. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di burro salato, di burro non salato e di formaggi si riferiscono anche a prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
4. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di bovini, suini, ovini e caprini e di olio di oliva si riferiscono a quantitativi di questi prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
5. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di zucchero si riferiscono a zucchero che è già stato conferito all’ammasso o che sarà conferito all’ammasso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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