Art. 9

Apertura della gara

In vigore dal 20 ago 2008
Apertura della gara 1.   La gara è aperta secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante apertura della gara». 2.   Il regolamento recante apertura della gara può contenere le seguenti informazioni: a) i prodotti contemplati con i corrispondenti codici NC, se del caso; b) l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos); c) il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte; d) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte; e) il periodo minimo e massimo di ammasso; f) eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della gara; g) il quantitativo minimo per ciascuna offerta; h) l’importo della cauzione per unità; i) i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso; j) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi. 3.   Fra l’entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e il primo termine per la presentazione delle offerte devono passare almeno sei giorni.
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