Art. 9
Apertura della gara
In vigore dal 20 ago 2008
Apertura della gara
1. La gara è aperta secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante apertura della gara».
2. Il regolamento recante apertura della gara può contenere le seguenti informazioni:
a)
i prodotti contemplati con i corrispondenti codici NC, se del caso;
b)
l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);
c)
il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;
d)
il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;
e)
il periodo minimo e massimo di ammasso;
f)
eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della gara;
g)
il quantitativo minimo per ciascuna offerta;
h)
l’importo della cauzione per unità;
i)
i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;
j)
le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi.
3. Fra l’entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e il primo termine per la presentazione delle offerte devono passare almeno sei giorni.
Storico versioni
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