Art. 10
Presentazione delle offerte
In vigore dal 20 ago 2008
Presentazione delle offerte
1. Le offerte sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (15), e alle pertinenti modalità di applicazione.
2. Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:
a)
reca un riferimento al regolamento recante apertura della gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;
b)
reca i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
c)
indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;
d)
indica il periodo di ammasso, se necessario;
e)
indica il quantitativo oggetto dell’offerta;
f)
se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;
g)
indica l’importo dell’aiuto proposto per unità e per giorno, in euro e centesimi di euro, al netto dell’IVA;
h)
l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;
i)
non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante apertura della gara;
j)
è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.
3. Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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