Art. 12
Comunicazione delle offerte alla Commissione
In vigore dal 20 ago 2008
Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.
2. La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’, paragrafo 2, lettera b).
3. La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento recante apertura della gara di cui trattasi.
4. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
5. Le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla» sono trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri entro il periodo di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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