Art. 13

Decisione sulla base delle offerte

In vigore dal 20 ago 2008
Decisione sulla base delle offerte 1.   Sulla base delle offerte notificate a norma dell’, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, decide: a) di non fissare un importo massimo dell’aiuto; oppure b) di fissare un importo massimo dell’aiuto. 2.   Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2, lettera f), la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa un coefficiente, applicabile alle offerte presentate al livello dell’importo massimo dell’aiuto, se l’attribuzione dei quantitativi totali per i quali è stato proposto detto importo comporterebbe un superamento del quantitativo globale. In deroga all’, paragrafo 3, l’offerente al quale è applicato tale coefficiente può decidere di ritirare l’offerta entro dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto regolamento che fissa il coefficiente. 3.   Le decisioni sull’aiuto all’ammasso privato di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Decisione sulla base delle offerte (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/826) — Testo vigente | Portale Normativo