Art. 11
Spoglio delle offerte
In vigore dal 20 ago 2008
Spoglio delle offerte
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite nell’allegato 10, paragrafo 2.
2. Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
3. Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida ne informano l’offerente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:826:oj#art-11