Art. 15

Esigenze principali e cauzioni

In vigore dal 20 ago 2008
Esigenze principali e cauzioni 1.   Le esigenze principali ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti: a) l’offerta non può essere ritirata; b) occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’ e alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento; c) in caso di applicazione dell’, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate. 2.   Le cauzioni sono immediatamente svincolate: a) in caso di applicazione dell’, paragrafo 2, secondo comma, se l’offerta non è valida, se è respinta, o se è ritirata; b) in caso di applicazione dell’, paragrafo 2, primo comma, se l’importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato. 3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte. 4.   Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85.
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