Art. 23
Conclusione di contratti per gli aiuti il cui importo è fissato anticipatamente
In vigore dal 20 ago 2008
Conclusione di contratti per gli aiuti il cui importo è fissato anticipatamente
1. Per i prodotti già conferiti all’ammasso i contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera f), salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità dei prodotti, di cui all’, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
2. Per i prodotti non ancora conferiti all’ammasso l’autorità competente notifica a ciascun richiedente le decisioni relative alle domande il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché la Commissione non adotti nel frattempo misure specifiche a norma del paragrafo 3; il contratto è considerato concluso alla data di invio della notifica della decisione di cui al presente paragrafo.
3. In caso di fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto per le carni bovine, suine, ovine e caprine, se un esame della situazione rivela che è stato fatto un uso eccessivo o che c’è un rischio di uso eccessivo del regime di aiuto istituito dal presente regolamento, la Commissione può:
a)
sospendere l’applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti;
b)
fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande di conclusione di contratti, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;
c)
respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.
Storico versioni
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