Art. 22
Obbligazioni della parte contraente
In vigore dal 20 ago 2008
Obbligazioni della parte contraente
1. Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:
a)
conferire e conservare all’ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all’allegato I, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso; tuttavia per i formaggi, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati. Per altri prodotti, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati solo in casi eccezionali;
b)
conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell’entrata nel luogo di ammasso;
c)
trasmettere all’autorità competente i documenti relativi alle operazioni di conferimento all’ammasso non oltre un mese dalla data di conferimento all’ammasso di cui all’, paragrafo 1;
d)
consentire all’autorità competente di controllare in qualsiasi momento l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
e)
fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all’ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati.
2. La parte contraente tiene a disposizione dell’autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
a)
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione, se necessario;
b)
l’origine e la data di fabbricazione dei prodotti o, per lo zucchero, la campagna di commercializzazione della produzione, e se del caso la data di macellazione;
c)
la data di conferimento all’ammasso;
d)
il peso e il numero dei colli imballati;
e)
la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino;
f)
la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall’ammasso.
Per quanto riguarda la lettera d) del primo comma, se la carne è conferita all’ammasso previo sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale, la pesatura è effettuata sui prodotti effettivamente conferiti all’ammasso e può essere eseguita nel luogo di sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale. La determinazione del peso dei prodotti da conferire all’ammasso ha luogo solo dopo la conclusione del contratto.
3. Il contraente, o eventualmente in sua vece, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
a)
l’identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto/partita/contenitore/silo;
b)
le date di conferimento e di svincolo dall’ammasso;
c)
il quantitativo indicato all’ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
d)
l’ubicazione dei prodotti nel deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:826:oj#art-22