Art. 2

Ammissibilità dei prodotti

In vigore dal 20 ago 2008
Ammissibilità dei prodotti 1.   Per poter beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti soddisfano i requisiti elencati nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Il burro immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione soddisfa anche i requisiti supplementari stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
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