Art. 1
Campo di applicazione e definizione
In vigore dal 20 ago 2008
Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento reca norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per i prodotti elencati agli del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti della Commissione recanti apertura di una gara o fissazione anticipata dell’aiuto all’ammasso privato.
2. Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:826:oj#art-1