Art. 1 · Campo di applicazione e definizione

Art. 1

Campo di applicazione e definizione

In vigore dal 20 ago 2008
Campo di applicazione e definizione 1.   Il presente regolamento reca norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per i prodotti elencati agli del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti della Commissione recanti apertura di una gara o fissazione anticipata dell’aiuto all’ammasso privato. 2.   Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (13).
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