Art. 3
Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco
In vigore dal 20 ago 2008
Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco
1. La decisione di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco può essere presa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore all’85 % del prezzo di riferimento; e
b)
si prevede che i prezzi medi rilevati per lo zucchero bianco si mantengano a quel livello o scendano al di sotto, sulla base della situazione di mercato, tenuto conto degli effetti previsti dei meccanismi di gestione del mercato e in particolare dei ritiri.
A condizione che siano rispettati i criteri enunciati nel primo comma, la concessione di aiuti all’ammasso privato può essere limitata agli Stati membri in cui il prezzo medio per lo zucchero bianco registrato nel sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore dell’80 % al prezzo di riferimento. L’aiuto è concesso per lo zucchero immagazzinato o che deve essere immagazzinato da fabbricanti di zucchero accreditati in detti Stati membri.
2. L’ammasso privato di zucchero bianco si effettua nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in cui è stato concesso l’aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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