Art. 25 · Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso

Art. 25

Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso

In vigore dal 20 ago 2008
Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso 1.   Per i prodotti il cui conferimento all’ammasso avviene dopo la conclusione di un contratto, il quantitativo contrattuale è conferito all’ammasso nei 28 giorni successivi alla data di conclusione del contratto. 2.   I prodotti sono conferiti all’ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/silos, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso. 3.   Le operazioni di conferimento all’ammasso terminano il giorno in cui sono stati conferiti all’ammasso l’ultimo singolo lotto/partita/contenitore/silo del quantitativo contrattuale.
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