Art. 6

In vigore dal 22 lug 2008
1.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, ad eccezione dei componenti agricoli. 2.   I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %. 3.   Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 980/2005 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 25 agosto 2008 si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. 5.   Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti. 6.   Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato. 7.   Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai prodotti delle sezioni per le quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’, dell’, paragrafo 8, e dell’allegato I, colonna C.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:732:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo