Art. 6
In vigore dal 22 lug 2008
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, ad eccezione dei componenti agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 980/2005 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 25 agosto 2008 si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.
7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai prodotti delle sezioni per le quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’, dell’, paragrafo 8, e dell’allegato I, colonna C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:732:oj#art-6