Art. 5

In vigore dal 22 lug 2008
1.   Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie. 2.   Ai fini dei regimi di cui all’, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. 3.   Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica parimenti ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia del regime applicabile al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.
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